Autoliquidazione 2013/2014 – Istruzioni Inail

Ai fini dell’autoliquidazione 2013/2014, l’Inail, con le note n. 2576 e n. 2580 del 7 aprile 2014, rende noti, rispettivamente, la disponibilità dei Servizi telematici ed i coefficienti per il calcolo degli interessi.

 

Servizi telematici e Guida all’autoliquidazione
Con la nota n. 2576/2014, l’Inail informa che, a partire dal 4 aprile 2014, sono disponibili, sul sito dell’Istituto, i Servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2013/2014, con gli aggiornamenti che si sono resi necessari per l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013 e per il differimento del pagamento al 16 maggio 2014 dei premi di autoliquidazione 2013/2014:

  • AL.P.I. Online
  • Visualizza Basi di calcolo
  • Richiesta Basi di calcolo

Dalla stessa data è disponibile anche il Servizio “Invio telematico dichiarazione salari”, i cui tracciati record sono stati adeguati al modello per la dichiarazione delle retribuzioni, aggiornato con la riduzione riguardante le cooperative agricole e loro consorzi.

Infine, l’Istituto comunica che, sempre sul sito istituzionale, è in corso di pubblicazione la Guida all’autoliquidazione 2013/2014 versione del 4.4.2014.
Coefficienti per il calcolo degli interessi
Con la nota n. 495/2014, l’Inail ha già comunicato che il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2013 è pari al 2,08% e che, a seguito del differimento al 16 maggio dell’autoliquidazione 2013/2014, le prime due rate pari al 50% del premio annuale devono essere versate entro detta scadenza senza maggiorazione di interessi.

Con la nota n. 2580/2014, l’Istituto comunica che per i datori di lavoro che si avvalgono del pagamento rateale ai sensi dell’art. 59, comma 19, della legge n. 449/1997, come modificato dall’art. 55, comma 5, della legge n. 144/1999, i coefficienti da applicare per il calcolo degli interessi alle rate successive al 16 maggio sono i seguenti:

 

Scadenza rata

Coefficiente

16 agosto 2014

0,00524274

16 novembre 2014

0,01048548

 Inail nota 7 aprile 2014, n. 2576.

 


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