Da oggi i nuovi contratti a tempo determinato
Il decreto lavoro del ministro Giuliano Poletti entra in vigore oggi, 21/3/2014. Il testo è stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale. Il decreto-legge, che si compone di due capi e cinque articoli, contiene disposizioni urgenti volte a favorire il rilancio dell’occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. In questa prospettiva, vengono proposti interventi di semplificazione per specifiche tipologie contrattuali di lavoro (il contratto a termine e quello di apprendistato), per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nazionale e internazionale. Sono inoltre introdotte disposizioni per aggiornare le procedure finalizzate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, per realizzare la “smaterializzazione” del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché per individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro e per incrementare le risorse finanziarie destinate alla medesima finalità. Il Capo I reca disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato. Focalizziamo l’attenzione sulle novità in tema di contratto di lavoro a termine.
Dal 21/3/2014 il datore di lavoro potrà sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di trentasei mesi; di conseguenza, verrà superata la disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato.
Inoltre, sarà sempre possibile prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi, a condizione che la proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.
In relazione al tetto del 20%, introdotto dal decreto, di contratti a termine che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico, rimarrà, comunque, salvo quanto disposto dall’art. 10, comma 7 del decreto legislativo n. 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e dall’altro tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità.
Infine, allo scopo di tenere in considerazione le realtà imprenditoriali più piccole, il Ministero evidenzia che con l’entrata in vigore del decreto legge le imprese che occupano fino a 5 dipendenti potranno comunque stipulare un contratto a termine
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Ministero del Lavoro comunicato del 14 marzo 2014
Riforma Lavoro Poletti art 1 Contratti a tempo determinato