Lavori usuranti – Domanda per il pensionamento anticipato
L’Inps, con il messaggio n. 2668 del 19 febbraio 2014, fornisce le istruzioni per la presentazione, entro il 1° marzo 2014, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al D.Lgs. n. 67/2011, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, ricordando, in via preliminare, che le istruzioni per l’anno 2013 sono state fornite con il messaggio n. 876/2013).
La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette gestioni.
Beneficio
L’Istituto distingue i lavoratori destinatari di tale beneficio in due diverse categorie.
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti
Le categorie di lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (lavoratori addetti alla cd. “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo) destinatari del beneficio in esame, che maturano i requisiti nel 2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, se lavoratori autonomi, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, così come riassunto nella tabella che segue.
Periodo di maturazione dei requisiti dal 01.01.2014 al 31.12.2014
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
||||
Anzianità contributiva |
Età anagrafica |
Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva) |
Anzianità contributiva |
Età anagrafica |
Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni |
minimo 61 e 3 mesi |
97,3 |
almeno 35 anni |
minimo 62 e 3 mesi |
98,3 |
Lavoratori notturni
Con riferimento ai lavoratori notturni, l’Inps distingue tra lavoratori a turni e lavoratori che prestano la propria attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.
Nell’ambito dei lavoratori a turni, l’Istituto distingue ulteriormente tra:
– lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 gg. all’anno: per i quali sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui in precedenza;
– lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: tali lavoratori, che maturano i requisiti nel 2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età anagrafica minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, se lavoratori autonomi, di un’età anagrafica minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,3, così come riassunto nella tabella che segue.
Periodo di maturazione dei requisiti dal 01.01.2014 al 31.12.2014
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
||||
Anzianità contributiva |
Età anagrafica |
Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva) |
Anzianità contributiva |
Età anagrafica |
Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni |
minimo 63 e 3 mesi |
99,3 |
almeno 35 anni |
minimo 64 e 3 mesi |
100,3 |
– lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: tali lavoratori, che maturano i requisiti nel 2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, se lavoratori autonomi, di un’età anagrafica minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, così come riassunto nella tabella che segue.
Periodo di maturazione dei requisiti dal 01.01.2014 al 31.12.2014
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
||||
Anzianità contributiva |
Età anagrafica |
Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva) |
Anzianità contributiva |
Età anagrafica |
Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni |
minimo 62 e 3 mesi |
98,3 |
almeno 35 anni |
minimo 63 e 3 mesi |
99,3 |
Per quanto riguarda i lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo, l’Inps chiarisce che sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui in precedenza.
L’Istituto fornisce, quindi, delle precisazioni relativamente ai lavoratori notturni, sottolineando che in base all’art. 1, comma 7, D.Lgs. n. 67/2011, per i lavoratori che prestano attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64 a 71, sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.
Inoltre, lo stesso comma 7 disciplina i casi in cui il lavoratore notturno, che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l’anno, abbia svolto anche una o più delle seguenti attività:
– lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
– lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
– conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
– lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all’anno pari o superiore a 78;
– lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.
In quest’ultimo caso, precisa l’Inps, si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.
Regime delle decorrenze
In base all’art. 24, comma 17-bis, della legge n. 214/2011, ai trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio in esame, continuano ad applicarsi le cosiddette “finestre mobili” di cui all’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2010. Pertanto la prima decorrenza utile è fissata:
– trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti;
– trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a carico della gestione speciale dei lavoratori autonomi.
Inoltre, l’Istituto ricorda che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 67/2011, la presentazione della domanda oltre il termine del 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
– un mese, per un ritardo della presentazione massimo di un mese;
– due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
– tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Presentazione della domanda
La domanda di accesso al beneficio di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 67/2011 (la cui modulistica è disponibile sul sito internet dell’Inps nella sezione moduli) e la relativa documentazione devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto entro il 1° marzo del 2014 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
Per coloro che sono iscritti alla gestione ex Inpdap ed ex Enpals le domande di accesso al beneficio in argomento devono essere presentate secondo le modalità stabilite dalle gestioni stesse.
Procedimento accertativo
Nel caso in cui l’interessato presenti domanda entro il 1° marzo 2014, senza ancora aver perfezionato i prescritti requisiti ma sia nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre 2014, l’Inps, entro il 30 ottobre 2014, comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva. L’efficacia del provvedimento di accoglimento resta subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2014.
Comunicazione dell’ente previdenziale al soggetto interessato
All’esito della domanda di accesso al beneficio di cui al D.Lgs. n. 67/2011, l’ente previdenziale, ex art. 4, comma 1, D.M. 20 settembre 2011, comunica al lavoratore interessato, entro il 30 ottobre 2014:
– l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
– l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l’accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all’art. 3 del citato decreto ministeriale;
– il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Presentazione domanda di pensione e riconoscimento del beneficio
Infine, l’Inps chiarisce che l’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.
In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminati i casi in cui l’accoglimento della domanda di accesso al beneficio è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2014.
A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione ad integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.
Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.