Riduzione premi e contributi Inail – Attuazione legge di stabilità 2014

La legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità 2014 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

Tale riduzione deve essere attuata con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, su proposta dell’Inail, che, ha, tra l’altro, il compito di definire le modalità applicative della predetta riduzione, anche con riferimento alle imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio.

Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale, l’Inail ha approvato la determina 11 marzo 2014, n. 67, con la quale ha fissato al 14,17% lo sconto applicabile alle aziende nell’autoliquidazione 2014, prorogata al 16 maggio 2014 dal D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 e ha stabilito le modalità applicative della riduzione. La determina è stata inviata al Ministero del lavoro per l’adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia.

Premi e contributi oggetto della riduzione

La riduzione percentuale si applica a tutte le tipologie di premi e contributi previsti dal D.P.R. n. 1124/1965: premi dovuti per la Gestione industria, ivi compresa l’assicurazione per i marittimi, e i contributi dovuti per la Gestione agricoltura.

La riduzione si applica, altresì, ai premi relativi all’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, previsti dalla legge n. 93/1958.

Sono esclusi, invece, dalla riduzione le tipologie di premi e contributi espressamente indicati al terzo periodo, comma 128, dell’art. 1 della citata legge n. 147/2013.

Modalità applicative della riduzione

L’Inail individua le modalità applicative della riduzione dei premi e contributi esaminando singolarmente i soggetti tenuti al pagamento.

Soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio (calcolo dei premi assicurativi ex art. 41, D.P.R. n. 1124/1965).

I soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio e che provvedono al calcolo del premio assicurativo con la modalità prevista dall’art. 41 del D.P.R. n. 1124/1965, ed inquadrati nelle gestioni tariffarie previste dall’art. 1 del D.Lgs. n. 38/2000, beneficiano della riduzione per quelle lavorazioni per le quali nell’anno di riferimento l’Inail ha comunicato, ai sensi dell’art. 28, comma 3, secondo periodo, del citato D.P.R. n. 1124/1965 e dell’art. 23 del D.M. 12 dicembre 2000, tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi delle tariffe vigenti.

I soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare per la silicosi e l’asbestosi, beneficiano anche della riduzione sul premio supplementare, qualora siano destinatari della riduzione sul premio ordinario connesso al premio supplementare e nella stessa misura fissata per il predetto premio ordinario.

Soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio (premi speciali unitari, Settore navigazione, Gestione agricoltura e Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive).

I soggetti che assolvono all’obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari ex art. 42 del D.P.R. n. 1124/1965, le imprese del Settore navigazione, gli assicurati nella Gestione agricoltura, nonché i soggetti assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, beneficiano nell’anno di riferimento della riduzione se per l’attività svolta l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall’Inail e reso disponibile agli interessati, risulti inferiore o uguale all’Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento.

L’Indice di Gravità Medio che esprime il numero di giornate di lavoro perse mediamente da ciascun addetto-anno a seguito di un infortunio in ambiente di lavoro o di una malattia professionale, quantificate sulla base di convenzioni internazionali recepite dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), attraverso la norma n. 7249/2007, è elaborato sulla base della seguente formula:

 

IGM = T + P + M / E

Laddove:

 

  • Inabilita temporanea (T): giornate effettivamente perdute, compresi i giorni di carenza;
  • Inabilità permanente (P): 75 giornate perdute per ogni grado di inabilità;
  • Morte (M): 7500 giornate perdute per ciascun evento mortale.
  • Gli esposti (E) sono rappresentati dagli addetti-anno ossia quelli equivalenti ad una esposizione annua di rischio.

Gli Indici di Gravità Medi, calcolati per ciascuna delle categorie, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento, sono fissati nella Tabella 1, allegata alla determina in esame, e rimangono in vigore per tutto il triennio 2014-2016.

Gli Indici di Gravità Aziendale sono elaborati annualmente dall’Inail sulla base degli stessi parametri utilizzati per gli Indici di Gravità Medi.

Soggetti che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio

La riduzione per i premi e contributi si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche a favore dei soggetti tenuti all’obbligo assicurativo per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’applicazione della riduzione, riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica, è regolamentata dalle disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 del D.M. 12 dicembre 2000, anche ai fini della durata massima del beneficio.

Ai soggetti tenuti al calcolo dei premi assicurativi con la modalità prevista dall’art. 41 del D.P.R. n. 1124/1965, inquadrati nelle gestioni tariffarie previste dall’art. 1 del D.Lgs. n. 38/2000, che presentano nel 2014 o hanno già presentato nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 del D.M. 12 dicembre 2000 in relazione alle lavorazioni interessate dalla polizza ordinaria dipendenti ed alle quali si applica per l’anno 2014 la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall’art. 19 del D.M. 12 dicembre 2000, è automaticamente riconosciuta per il medesimo anno, senza presentazione di un’ulteriore istanza, anche la riduzione dei premi e contributi in relazione a ciascuna lavorazione iniziata da non oltre un biennio. Analogamente, per i soggetti che nell’ambito della stessa posizione assicurativa territoriale siano titolari di polizza ordinaria dipendenti e polizza speciale, l’accoglimento per il 2014 della riduzione ex art. 19 del D.M. 12 dicembre 2000, con riferimento alle lavorazioni interessate dalla polizza ordinaria dipendenti, comporta l’automatico riconoscimento, per il medesimo anno, della riduzione sulla polizza ordinaria dipendenti nonché sulla polizza speciale/classe di rischio attivata da non oltre un biennio.

Per consentire di usufruire della riduzione ed ai soli fini di presentazione dell’istanza, qualora il primo biennio dell’avvio dell’attività scada nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione della stessa viene differito alla data del 30 giugno 2014. Tale differimento vale anche ai fini dell’istanza ordinaria per ottenere l’oscillazione ex artt. 19 e 20 del D.M. 12 dicembre 2000, ferma restando la decorrenza della riduzione dal 1° gennaio 2014.

Modalità operative dell’applicazione della riduzione

La riduzione si applica in uguale misura a tutte le fattispecie di premi e contributi di competenza dell’Inail.

La riduzione opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull’importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni.

La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica nella stessa misura sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione all’anno di riferimento.

Modifica dei criteri e delle modalità di applicazione della riduzione dei premi e contributi

La individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della riduzione valgono, nelle more della revisione tariffaria, per il triennio 2014-2016, salvo gli esiti della verifica di sostenibilità economico-finanziaria ed attuariale prevista dall’art. 1, comma 128, ultimo periodo, della legge n. 147/2013.

Le modifiche ai criteri ed alle modalità applicative sono effettuate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, su proposta dell’Inail, ai sensi dell’art. 1, primo periodo, comma 128, della citata legge n. 147/2013.

Misura della riduzione

L’Inail giunge alla quantificazione della percentuale di riduzione rapportando le risorse finanziarie complessive disponibili annualmente per l’intervento all’ammontare del gettito per premi e contributi stimato per l’anno di riferimento, in relazione alla platea dei beneficiari.

La misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro, per l’anno 2014, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, è pari al 14,17%.

La percentuale di riduzione dei premi e contributi è aggiornata sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell’Inail, per ciascuno degli esercizi successivi al 2014, con determina del Presidente dell’Istituto comunicata al Ministero del lavoro ed al Ministero dell’economia per la successiva approvazione.

 

Indici di gravità medi per il triennio 2014-2016

 

Gestione

Classe di rischio

IGM

Industria Commercio e Servizi    
Tariffa Artigiani Autonomi

1

1,38

 

2

1,72

 

3

2,61

 

4

4,98

 

5

5,95

 

6

6,27

 

7

7,90

 

8

10,11

 

9

13,41

Tariffa Speciale Facchini e Barrocciai  

4,53

Tariffa Speciale Studenti  

0,03

Tariffa Speciale Piccola Pesca  

4,22

Tariffa Speciale Frantoi  

17,14

Medici esposti a radiazioni ionizzanti  
Tariffa Speciale Medici Radiologi  

0,17

Tariffa Speciale Sostanze Radioattive  

6,00

Agricoltura    
Dipendenti  

8,32

Autonomi  

12,84

Gestione

Codici

IGM

Navigazione    
Trasporto passeggeri

11, 12, 13, 16, 20, 21

14,27

Trasporto merci

30, 31

9,37

Pesca costiera

73

7,28

Pesca mediterranea e oltre gli stretti

71, 72

10,88

Rimorchiatori

40

10,80

Naviglio ausiliario

50

8,54

Diporto

80, 81

3,06

Diporto a noleggio

82

6,32

Traffico locale

60, 61

4,19

 


Have your say