Continuiamo l’analisi del “Decreto Lavoro Poletti” Apprendistato – Sarà una vera rivoluzione?

schema apprendistato riforma del lavoro Poletti

Continua l’esame del contenuto del decreto legge 34 -2014, meglio noto come “job act”.

Dopo il post di ieri che analizzava le novità in materia di lavoro a tempo determinato, oggi ci soffermiamo sulle “rivoluzione” introdotta dall’ art. 2 del citato D.L. che tratta la semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato.

In sintesi ecco le novità:

Piano formativo individuale

I nuovi contratti di apprendistato che saranno avviati dopo l’entrata in vigore del decreto manterranno l’obbligo della forma scritta con particolare riferimento al patto di prova, ma non sarà più necessaria la redazione del piano formativo individuale.

Percentuali di stabilizzazione

E’ prevista la completa abolizione di qualsiasi obbligo da parte del datore di lavoro di confermare in servizio gli apprendisti che terminano il loro periodo formativo al fine di poter legittimamente avviare nuovi rapporti di apprendistato.

Retribuzione ridotta

Solo per gli apprendistati finalizzati all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, e quindi solo per i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25° anno di età come previsto all’art. 3, D.Lgs. n. 167/2011, viene introdotta una interessante variante riferita alla retribuzione spettante all’apprendista.

In particolare si stabilisce che al lavoratore sia riconosciuto un trattamento economico che:

– Tenga conto delle ore effettivamente prestate;

– Retribuisca le ore di formazione nella misura del 35% rispetto al monte ore complessivo

Su tale aspetto, la Fondazione Studi Consulenti del lavoro ha tempestivamente rilevato nella sua circolare-parere  n. 5 del 21-3-2014, che, seppur la novità è di sicuro interesse, la misura che ha trovato posto nel testo definitivo del decreto legge ha una portata minore rispetto a quanto il comunicato stampa emesso all’indomani del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014 consentiva di aspettarsi.

Infatti il comunicato riferiva che “È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.”

Una impostazione di questo tipo avrebbe portato conseguenze di maggiore appeal poiché riferibile ad ogni tipologia di apprendistato, compreso quello di mestiere che interessa da molto vicino il mondo delle imprese, ed avrebbe consentito ai datori di lavoro di superare un altro degli ostacoli all’utilizzo di questa forma contrattuale, rappresentato dagli oneri retributivi che si sostengono anche durante le ore di mera formazione

Formazione base e trasversale

A seguito delle modifiche introdotte all’articolo 4, comma 3 del D.Lgs. 167/2011, la norma coordinata prevede che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda può essere integrata (e non più deve essere integrata) nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.

La locuzione “può essere integrata” fa giustamente notare la fondazione studi, potrebbe riferirsi non tanto al datore di lavoro (come è auspicabile), ma alla offerta formativa pubblica: se così fosse, la facoltà introdotta dal decreto sarebbe rivolta alle Regioni le quali avrebbero la facoltà, appunto, di integrare la formazione con un proprio provvedimento normativo.

Questa interpretazione si contrappone a quella secondo cui  la conseguenza di questa modifica consisterebbe nel fatto che il datore di lavoro non è più obbligato, ma avrebbe la sola facoltà,  ad iscrivere i propri apprendisti ai corsi base e trasversale predisposti ed attuati dalle Regioni

Si condivide in pieno quindi il giudizio espresso dalla fondazione studi di  grande cautela, in quanto se dovesse passare dovesse passare la prima ipotesi interpretativa, le novità introdotte dal decreto sarebbero sostanzialmente insignificanti rispetto ad uno sviluppo della forma contrattuale.

Per maggiori approfondimenti cliccare sui link sottostanti

Decreto Legge 34-2014 art. 2 Semplificazioni Apprendistato

Fondazione Studi circolare 5-2014


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