Proroga dell’incentivo per l’assunzione di disoccupati
Sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2014 è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 settembre 2013 con cui si concede la proroga per l’anno 2012 degli interventi a carattere sperimentale per promuovere l’occupazione di lavoratori disoccupati, che versano in condizioni particolari.
In particolare, viene prorogato, per l’anno 2012:
- l’intervento a carattere sperimentale previsto dall’art. 2, comma 131, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall’INPS nell’anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad euro 6.132.079,00;
- l’intervento a carattere sperimentale previsto dall’art. 2, comma 132, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall’INPS nell’anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad euro 20.000,00;
- l’intervento a carattere sperimentale di cui all’art. 2, comma 134, primo periodo, della legge n. 191/2009 consistente nella riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età. Il beneficio è riconosciuto, per l’anno 2012, nel limite della spesa prevista dall’INPS nell’anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad euro 769.453,38;
- l’intervento a carattere sperimentale di cui all’art. 2, comma 134, secondo periodo, della legge n. 191/2009, consistente nel prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva. Il beneficio è riconosciuto, per l’anno 2012, nel limite della spesa sostenuta dall’INPS nell’anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad euro 37.506,17;
- l’intervento a carattere sperimentale di cui all’art. 2, comma 151, della legge n. 191/2009, consistente nella concessione a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile, di un incentivo pari all’indennità riconosciuta al lavoratore e non ancora erogata. Il beneficio è riconosciuto, per l’anno 2012, nel limite della spesa sostenuta dall’INPS nell’anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad euro 794.629.
Decreto Ministeriale 2 settembre 2013